Questa esigenza nasce dagli stessi autori di
libri, di musica e più in generale di idee innovative e coincide, quindi, con
l'invenzione della stampa e con la conseguente nascita dell'attività
editoriale, produttiva di forti interessi economici, che porta alla
circolazione di un rilevante numero di opere pubblicate. La prima vera legge italiana risale al 1865, subito
dopo l'unificazione della penisola, e poi, tradotta nel testo unico 19
settembre 1881 n. 1012, rimase in vigore fino al 1925, quando venne sostituita
da una nuova normativa. Infine, la legge 22 aprile 1941 n. 633 e relativo
regolamento del 18 giugno 1942 n. 1369, ha regolamentato più estesamente ed
efficacemente la materia e, con alcune successive modifiche e integrazioni, è
tuttora in vigore. Inoltre disposizioni sul diritto d'autore si trovano nel
nostro Codice Civile del 1942 agli articoli 2575-2583.
Non tutti
sanno che…
Nella verità dei fatti, nella
nostra Costituzione manca un qualsiasi accenno esplicito alla tutela del diritto
d'autore. Pur riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili dell'uomo,
impegna ciascun cittadino a svolgere, secondo le proprie possibilità e scelte,
una attività che
concorra al progresso materiale o spirituale della società. La Repubblica promuove lo
sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. La partecipazione alla vita sociale dell'autore si realizza attraverso
l'esplicazione delle attività di creazione e divulgazione dell'opera, senza che
possa esercitarsi un controllo di merito sul contenuto di questa, in rispetto
alla libertà di espressione e della libertà dell'arte e della scienza. Sotto l'aspetto patrimoniale il diritto d'autore trova il suo fondamento
giustificativo nella tutela del lavoro "in tutte le sue forme e applicazioni".
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